Normativa

La tassa UE da 2 euro non si ferma a 150 euro, e ci paghi l'IVA sopra

Due documenti della Commissione di inizio ottobre chiariscono quello che l'annuncio non diceva: la tassa di gestione si applica a qualsiasi vendita a distanza importata, anche sopra i 150 euro, ed entra nella base imponibile IVA.

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Due misure, due soglie diverse PUNTO ZERO CONSULTING Due misure, due soglie diverse 2 € tassa di gestione, per articolo, a ogni valore 3 € dazio, per tipologia, solo fino a 150 € Il dazio si ferma a 150 euro di valore intrinseco, la tassa di gestione no. Fonti: Commissioneeuropea, guida TAXUD del 5 ottobre 2026 e addendum IVA del 6 ottobre 2026.
Due misure, due soglie diverse — Il dazio si ferma a 150 euro di valore intrinseco, la tassa di gestione no. Fonti: Commissione europea, guida TAXUD del 5 ottobre 2026 e addendum IVA del 6 ottobre 2026.

Quando abbiamo scritto della tassa di gestione europea, il 20 ottobre, avevamo l'importo e la data e poco altro. Nel frattempo la Commissione ha pubblicato due documenti, una guida per gli Stati membri e per gli operatori datata 5 ottobre 1 e la revisione delle note esplicative sull'IVA datata 6 ottobre 2, che chiariscono tre cose capaci di cambiare i conti. Nessuna delle tre era nell'annuncio.

La prima: la tassa non si ferma a 150 euro

Il dazio forfettario di 3 euro vale per le merci in spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro 1. È il perimetro a cui siamo abituati, quello della vecchia franchigia abolita a luglio.

La tassa di gestione no. Le note sull'IVA dicono che si applica a ogni vendita a distanza di beni importati, comprese le forniture che superano i 150 euro 2. Un orologio da 400 euro spedito da fuori Unione, che il dazio da 3 euro non tocca, la tassa da 2 euro la paga lo stesso.

Chi vende articoli di prezzo medio alto da un magazzino extra UE, e si era tranquillizzato leggendo "spedizioni di modico valore", ha un conto da rifare.

La seconda: ci si paga l'IVA sopra

Qui sta la differenza più sottile, e la più facile da sbagliare in fattura.

La tassa di gestione, scrive la Commissione, è il corrispettivo di un servizio reso da una pubblica autorità che agisce in quanto tale, cioè l'autorità doganale 2. Per questo, in base agli articoli 73, 78 primo comma lettera b) e 86, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA, è una spesa accessoria alla cessione ed entra nella base imponibile: l'IVA sulla tassa è dovuta 2.

Il dazio da 3 euro si comporta diversamente. Con lo IOSS la base imponibile della vendita non lo comprende, perché il dazio è dovuto quando viene accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, non al momento della vendita. Ma se lo addebiti al cliente al momento dell'ordine diventa parte del corrispettivo, e allora rientra nella base imponibile 2.

Quello che addebiti al cliente quando ordina entra nell'imponibile. Quello che paghi dopo in dogana no, a meno che tu non gliel'abbia già fatto pagare.

Sempre con lo IOSS, sulla tassa di gestione non c'è IVA all'importazione, perché l'importazione è esente; se però la tassa la addebiti al consumatore nel momento della vendita, va dichiarata nella base imponibile della dichiarazione IOSS mensile 2. Con i regimi speciali, quelli che si usano quando lo IOSS non c'è, la tassa entra nella base su cui l'operatore postale o il corriere calcola l'IVA all'importazione 2.

La terza: il 1° novembre era una data attesa, non certa

Nel pezzo del 20 ottobre avevamo attribuito la tassa al regolamento delegato 2026/1022. Era sbagliato, e lo correggiamo qui: quel regolamento modifica il 2015/2446 e serve a rendere applicabile il dazio da 3 euro, insieme al regolamento di esecuzione 2026/1200 1. L'importo della tassa di gestione lo fissa un atto delegato distinto.

La guida del 5 ottobre scrive che la tassa si applica dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore di quell'atto, allora ancora al vaglio, e che il 1° novembre era quindi la data attesa 1. Abbiamo corretto anche l'articolo di ottobre: un pezzo firmato che resta sbagliato è peggio di un pezzo non scritto.

La base giuridica della tassa, quella sì stabile, è l'articolo 20, paragrafo 2 del nuovo codice doganale dell'Unione. Copre il controllo dei dati, l'analisi dei rischi, le infrastrutture e i controlli, compresi i servizi della nuova autorità doganale europea 1. E dal 1° luglio 2028 l'importo sarà più basso per le merci vendute a distanza che partono da un deposito doganale dedicato 1: un incentivo esplicito a stoccare dentro l'Unione invece di spedire pezzo per pezzo da fuori.

Che cosa cambia nei conti

Prendiamo il caso che vediamo più spesso: un venditore italiano che fa arrivare la merce dal fornitore estero direttamente al cliente finale, senza passare da un magazzino proprio.

Su un articolo da 12 euro, fino a ottobre il carico aggiuntivo era il dazio da 3 euro. Da novembre si aggiungono 2 euro di tassa, più l'IVA su quei 2 euro se li addebiti al cliente. Su un articolo da 300 euro, dove il dazio forfettario non arriva, i 2 euro arrivano lo stesso.

Il meccanismo del dazio per tipologia di articolo lo avevamo spiegato nell'articolo su come si conta il dazio da 3 euro, e vale ancora: è l'unico dei due che si conta per sottovoce tariffaria e non per pezzo.

Cosa faremmo adesso

Prima cosa, dividere il catalogo in due: quello che sta sotto i 150 euro e quello che li supera. Fino a ottobre la seconda metà era fuori dal discorso, adesso non lo è più.

Seconda, decidere se la tassa la addebiti al cliente o te la tieni sul margine, perché la scelta cambia la base imponibile e quindi la dichiarazione IOSS. Non è una decisione contabile da prendere a dicembre guardando indietro: va presa prima, e scritta nelle condizioni di vendita.

Terza, se spedisci volumi da fuori Unione, fare il conto di quanto costerebbe stoccare dentro. Non per i 2 euro di oggi, ma per quello che la Commissione ha già messo nero su bianco sul 2028 1. Quando un legislatore annuncia con due anni di anticipo che premierà un comportamento, di solito conviene prepararsi.

E se la vendita sopra i 150 euro pesa sul tuo fatturato, parlane con chi ti segue l'IVA prima della prossima dichiarazione, non dopo.

Fonti

  1. Commissione europea, DG TAXUD, "The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee - Guidance for Member States and Trade", versione del 5 ottobre 2026 Consultata il 1 novembre 2026.
  2. Commissione europea, "Addendum to the VAT e-Commerce explanatory notes - VAT treatment of the EUR 3 customs duty and of the EUR 2 Customs Union handling fee", versione rivista del 6 ottobre 2026 Consultata il 1 novembre 2026.

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