Normativa

Il contributo italiano di 2 euro slitta al 1° gennaio 2027

Il Consiglio dei ministri del 22 ottobre lo ha rinviato per la quarta volta. Da novembre la tassa europea si paga, quella italiana no: chi le somma in fattura sta addebitando al cliente una cifra che non deve.

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Quattro date per lo stesso contributo PUNTO ZERO CONSULTING Quattro date per lo stesso contributo 1 LUG 2026 Prima decorrenzaprevista 1 OTT 2026 Rinviata una prima volta 1 DIC 2026 Rinviata una secondavolta 1 GEN 2027 Rinvio deciso il 22ottobre Le decorrenze che si sono succedute per il contributo nazionale. Fonti: Agenzia delle dogane, avvisodi differimento; Consiglio dei ministri, comunicato n. 194 del 22 ottobre 2026.
Quattro date per lo stesso contributo — Le decorrenze che si sono succedute per il contributo nazionale. Fonti: Agenzia delle dogane, avviso di differimento; Consiglio dei ministri, comunicato n. 194 del 22 ottobre 2026.

Il Consiglio dei ministri del 22 ottobre ha spostato ancora una volta l'avvio del contributo italiano di 2 euro sulle piccole spedizioni da fuori Unione: dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 1. La misura sta dentro un decreto legge che si occupa d'altro, di autotrasporto, agricoltura e pesca 1, ed è passata quasi inosservata.

Il punto pratico è questo. Da novembre la tassa di gestione europea da 2 euro si applica, come avevamo scritto il 20 ottobre. Quella italiana no. Sono due cose diverse, con due basi giuridiche diverse, e per i prossimi due mesi una sola delle due esiste.

Che cos'è il contributo italiano, e perché non è il dazio

Il contributo nazionale nasce dalla legge di bilancio 2026, la legge 199/2025. Si paga agli uffici doganali all'atto dell'importazione definitiva e vale per le spedizioni da Paesi non appartenenti all'Unione di valore dichiarato non superiore a 150 euro 3.

Due dettagli che in giro si leggono sbagliati. Il primo: non riguarda solo gli acquisti dei consumatori. La circolare 37/2025 dice che si applica a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante, quindi anche quando la spedizione arriva a un'impresa o a un privato senza una vendita online dietro 3. Il secondo: non entra nella base imponibile dell'IVA, e il codice tributo da usare è il 159 4.

Il dazio forfettario di 3 euro è un'altra misura ancora, europea, in vigore dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, e si conta per articolo inteso come tipologia tariffaria: cinque magliette nello stesso collo pagano 3 euro, una maglietta più un orologio ne pagano 6 5.

Tre balzelli, tre basi di calcolo, due legislatori. Sommarli a occhio è il modo più veloce per sbagliare un preventivo al cliente.

Quattro date, e l'ultima non è ancora legge

La cronologia conta, perché dice qualcosa sulla solidità della scadenza. L'avvio era previsto per il 1° luglio 2026. Poi è slittato al 1° ottobre. Poi al 1° dicembre, con un avviso dell'Agenzia delle dogane che annunciava l'attivazione delle attività di contabilizzazione e riscossione a partire da quella data 2. Ora al 1° gennaio 2027 1.

Qui va detta una cosa che il comunicato non dice, e che non possiamo inventare. Un decreto legge entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi va convertito in legge entro sessanta giorni: finché quel passaggio non si chiude, la data può ancora muoversi. Abbiamo cercato il testo del decreto e la sua eventuale conversione e, al momento in cui scriviamo, non li abbiamo trovati pubblicati. Quindi non li raccontiamo.

C'è un secondo limite da dichiarare. Il comunicato del Consiglio dei ministri parla genericamente di "spedizioni di modico valore", senza precisare la provenienza extra UE 1. È il lessico abituale di questi provvedimenti e il rinvio riguarda il contributo di cui stiamo parlando, ma a fare fede è il testo in Gazzetta, non il comunicato.

Che cosa cambia per chi vende

Se importi stock e poi vendi dall'Italia, il contributo nazionale ti riguarda sulle importazioni, non sulle vendite. Non è una tassa sul venditore italiano: è una tassa sull'ingresso della merce.

Se invece spedisci al cliente finale da un magazzino fuori Unione, o lavori con fornitori che lo fanno per te, il conto cambia a seconda del mese. A novembre e dicembre si paga la tassa europea. Da gennaio, se il rinvio regge, si aggiunge quella italiana.

La parte che vediamo sbagliare più spesso non riguarda gli importi, riguarda chi paga. Il dazio è dovuto dal dichiarante: venditore o importatore, titolare IOSS, utilizzatore di regimi speciali o rappresentante indiretto 5. Se non hai deciso in anticipo chi fra te e il fornitore compare come dichiarante, la risposta arriva insieme al conto.

Un collo, tre conti diversi

Conviene vedere come si incastrano, perché le tre misure non si contano allo stesso modo.

Prendiamo un pacco da fuori Unione con dentro due magliette e un orologio, valore dichiarato 90 euro, spedito a un cliente italiano a novembre.

Il dazio da 3 euro si conta per tipologia tariffaria: le magliette fanno una tipologia, l'orologio un'altra. Sono 6 euro 5.

La tassa di gestione europea si conta per articolo, e vale per ogni vendita a distanza di beni importati 6. Tre articoli, 6 euro.

Il contributo italiano, quando partirà, si conta per spedizione: 2 euro per quel collo, una volta sola 3.

A novembre quel pacco porta quindi 12 euro di oneri. Da gennaio, se il rinvio regge, 14. Su un ordine da 90 euro è il 13%, poi il 15,5%: una percentuale che non si può assorbire nel margine senza accorgersene, e che va decisa adesso se la paga il cliente o la paghi tu.

Un avvertimento sui conti che girano in rete: quasi tutti moltiplicano i 2 euro italiani per il numero di articoli. Non è così, il contributo è per spedizione 3. Chi lo calcola per pezzo si ritrova un preventivo gonfiato e un cliente che se ne accorge.

Cosa faremmo adesso

Tre cose, nell'ordine.

Togliere dai calcoli di novembre e dicembre il contributo italiano, se qualcuno lo aveva già messo a budget per il 1° dicembre. Due euro a spedizione su qualche migliaio di colli non sono un dettaglio, e un cliente che se li vede addebitare in anticipo se ne accorge.

Mettere in calendario il 1° gennaio 2027 con un promemoria a metà dicembre per ricontrollare la Gazzetta Ufficiale. Quattro date in dieci mesi sono un avvertimento: questa non è un fatto, è un'ipotesi con una data sopra.

E poi la cosa più noiosa e più utile: aprire il contratto con chi vi spedisce e cercare chi figura come dichiarante in dogana. Se non è scritto, scrivetelo adesso, finché c'è tempo e non c'è una fattura contestata di mezzo.

Fonti

  1. Presidenza del Consiglio dei ministri, "Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 194" del 22 ottobre 2026 Consultata il 1 novembre 2026.
  2. Agenzia delle dogane e dei monopoli, avviso di differimento del contributo nazionale al 1° dicembre 2026 Consultata il 1 novembre 2026.
  3. Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 37/2025 del 30 dicembre 2025, "Contributo spedizioni di modico valore" Consultata il 1 novembre 2026.
  4. Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 4/2026 del 5 febbraio 2026 Consultata il 1 novembre 2026.
  5. Agenzia delle dogane e dei monopoli, "Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: le novità dal 1 luglio 2026" Consultata il 1 novembre 2026.
  6. Commissione europea, DG TAXUD, "The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee - Guidance for Member States and Trade", versione del 5 ottobre 2026 Consultata il 1 novembre 2026.

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